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Decreto MIUR 24.04.2019, n. 374

Aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo e delle graduatorie di istituto di I fascia del personale docente ed educativo, valevoli per il triennio scolastico 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022.

Art. 9 bis - Graduatorie di istituto

1. Con il presente decreto sono aggiornate le graduatorie di istituto di I fascia per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, in attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 10 bis, del decreto legge 30 dicembre 2015 n. 210 convertito in Legge 25 febbraio 2016 n. 21.

2. Hanno titolo a presentare domanda di inserimento nella I fascia delle graduatorie di istituto gli aspiranti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento di cui al presente decreto, per il medesimo posto o classe di concorso al quale si riferisce la graduatoria di Istituto, secondo le modalità di cui all'art. 5, comma 4, del Regolamento adottato con D.M. 13 giugno 2007 n. 131.

3. Gli aspiranti di cui al comma precedente conseguono l'inserimento nelle graduatorie di Istituto di I fascia per effetto della presentazione del modello B di scelta delle istituzioni scolastiche, secondo la graduazione derivante dall'automatica trasposizione dell'ordine di scaglione, di punteggio e di precedenza con cui figurano nelle corrispondenti graduatorie ad esaurimento.

4. La costituzione degli elenchi di sostegno delle istituzioni scolastiche avviene secondo le specifiche disposizioni impartite all'art. 6 del Regolamento, con eccezione delle disposizioni relative alla formazione degli elenchi di sostegno nelle scuole secondarie di secondo grado, che, ai sensi dell'art. 15, commi 3-bis e 3-ter del decreto Legge n. 104/2013 convertito con modificazioni dalla Legge 8 novembre 2013, n. 128, vengono costituiti in unico elenco, senza alcuna suddivisione in aree disciplinari, anche relativamente alla prima fascia.

5. La domanda di inserimento, da effettuarsi tramite la presentazione del modello B, deve essere presentata in via telematica

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