Decreto MIUR 24.04.2019, n. 384
1. Le prove di esame della parte specifica EsaBac, che gli studenti delle istituzioni scolastiche italiane sostengono nell'ambito dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, sono previste dal decreto ministeriale 8 febbraio 2013, n. 95, che disciplina l'esame di Stato nelle sezioni funzionanti presso le istituzioni scolastiche nelle quali è attuato il progetto EsaBac.
2. Le prove di esame della parte specifica EsaBac techno, che gli studenti delle istituzioni scolastiche italiane sostengono nell'ambito dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione al fine di conseguire il diploma di Baccalauréat tecnologico, sono previste dal decreto ministeriale 4 agosto 2016 n. 614, che disciplina l'esame di Stato nelle sezioni funzionanti presso le istituzioni scolastiche nelle quali è attuato il progetto EsaBac techno.
3. La prova scritta della parte specifica EsaBac/EsaBac techno si colloca, nel rispetto della disciplina dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, come definita dal decreto legislativo n. 62 del 2017, come terza prova scritta dell'esame di Stato.
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