Decreto MIUR 24.04.2019, n. 384
1. Ai fini del rilascio da parte francese del diploma di Baccalauréat, la valutazione delle prove di esame relative alla parte specifica EsaBac è effettuata secondo quanto previsto dall'articolo 7 del decreto ministeriale 8 febbraio 2013, n. 95, con i seguenti adattamenti alla modalità di assegnazione dei punteggi alle singole prove prevista dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.
2. Il punteggio da attribuire a ciascuna delle prove previste, ovvero la prova scritta di lingua e letteratura francese, la prova scritta di storia e la prova orale di lingua e letteratura francese è espresso in ventesimi.
3. Il punteggio relativo alla prova di lingua e letteratura francese scaturisce dalla media aritmetica dei punteggi attribuiti in ventesimi alla singola prova scritta e alla prova orale della medesima disciplina. Il punteggio globale della parte specifica dell'esame EsaBac, composta dalle tre prove relative alle due discipline di indirizzo, risulta dalla media aritmetica dei voti espressi in ventesimi.
4. Il punteggio complessivo minimo per il superamento della prova della parte specifica EsaBac, utile al rilascio del diploma di Baccalauréat, previo superamento dell'esame di Stato, è fissato in dodici ventesimi.
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