Decreto MIUR 24.04.2019, n. 384
1. Ai fini dell'esame di Stato, la valutazione della terza prova scritta, composta da una prova scritta di lingua e letteratura francese e da una prova scritta di storia, è effettuata secondo quanto previsto dall'art. 7 del decreto ministeriale 8 febbraio 2013, n. 95, con i seguenti adattamenti alla modalità di assegnazione dei punteggi alle singole prove prevista dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.
2. La valutazione della terza prova scritta è espressa in ventesimi e risulta dalla media aritmetica dei voti assegnati alla prova scritta di lingua e letteratura francese e alla prova scritta di storia. Essa va ricondotta nell'ambito dei punti previsti per la seconda prova scritta dell'esame di Stato. A tal fine, la commissione, attribuito in modo autonomo il punteggio alla seconda e alla terza prova scritta, determina la media aritmetica dei punti, che costituisce il punteggio complessivo da assegnare alla seconda prova scritta.
3. La valutazione della prova orale di lingua e letteratura francese va ricondotta nell'ambito dei punti previsti per il colloquio.
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