Decreto MIUR 24.04.2019, n. 384
1. Ai fini dell'esame di Stato, la valutazione della terza prova scritta (prova di lingua, cultura e comunicazione francese), è effettuata secondo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto ministeriale 4 agosto 2016, n. 614, con i seguenti adattamenti alla modalità di assegnazione dei punteggi alle singole prove prevista dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.
2. Il punteggio da attribuire a ciascuna delle prove previste, ovvero la prova scritta di lingua, cultura e comunicazione francese, la prova orale di lingua, cultura e comunicazione francese e la prova orale di storia veicolata in francese, è espresso in ventesimi.
3. La valutazione della terza prova scritta va ricondotta nell'ambito dei punti previsti per la seconda prova scritta. A tal fine, la commissione, attribuito in modo autonomo il punteggio alla seconda e alla terza prova scritta, determina la media aritmetica dei punti, che costituisce il punteggio complessivo da assegnare alla seconda prova scritta.
4. La valutazione della prova orale di lingua, cultura e comunicazione e della prova orale di storia va ricondotta nell'ambito dei punti previsti per il colloquio.
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.