Decreto legge 30.04.2019, n. 34
Capo II - Misure per il rilancio degli investimenti privati
1. Nell'ambito del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è istituita, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, una sezione speciale destinata alla concessione, a titolo oneroso, di garanzie a copertura di singoli finanziamenti e portafogli di finanziamenti di importo massimo garantito di euro 5 milioni e di durata ultradecennale e fino a 30 anni erogati alle imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499 da banche e intermediari finanziari e finalizzati per almeno il 60 per cento a investimenti in beni materiali. A tal fine, la dotazione del fondo è incrementata di 150 milioni di euro per l'anno 2019. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le tipologie di operazioni ammissibili, le condizioni i criteri e le modalità di accesso alla garanzia della sezione speciale.
2. All'articolo 39, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente periodo: «Per le garanzie concesse nell'ambito di portafogli di finanziamenti l'importo massimo garantito dal Fondo per singola impresa è elevato, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, a 3,5 milioni di euro.».
2-bis. All'articolo 12, comma 6-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n.145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «L'importo massimo garantibile, per ciascun soggetto beneficiario finale, relativamente alle operazioni fin
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