Decreto legge 30.04.2019, n. 34
Capo II - Misure per il rilancio degli investimenti privati
1. All'articolo 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:
0a) al comma 2, dopo le parole: «autorizzati all'esercizio dell'attività di leasing finanziario,» sono inserite le seguenti: «nonché dagli altri intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106, comma 1, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1°settembre 1993, n. 385, che statutariamente operano nei confronti delle piccole e medie imprese,»;
a) al comma 3, le parole «2 milioni di euro» sono sostituite dalle parole «4 milioni di euro»;
b) al comma 4, dopo le parole «L'erogazione del predetto contributo è effettuata» sono inserite le seguenti: «, sulla base delle dichiarazioni prodotte dalle imprese in merito alla realizzazione dell'investimento,» e, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: «In caso di finanziamento di importo non superiore a 100.000,00 euro, il contributo viene erogato in un'unica soluzione.».
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