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D.P.C.M. 04.04.2019, n. 47

Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. (G.U. 08.06.2019, n. 133)

Art. 8 - Uffici scolastici regionali

1. Gli uffici scolastici sono uffici di livello dirigenziale generale o, in relazione alla popolazione studentesca della relativa Regione, di livello non generale, cui sono assegnate le funzioni individuate nel comma 2. Gli uffici scolastici hanno dimensione regionale, secondo le indicazioni di cui al comma 7. Il numero complessivo degli uffici scolastici regionali è di 18, di cui 15 di livello dirigenziale generale.

2. L'Ufficio scolastico regionale vigila sul rispetto delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni, sull'attuazione degli ordinamenti scolastici, sui livelli di efficacia dell'azione formativa e sull'osservanza degli standard programmati; cura l'attuazione, nell'ambito territoriale di propria competenza, delle politiche nazionali per gli studenti; provvede alla costituzione della segreteria del consiglio regionale dell'istruzione a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233. Il dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale adotta, per i dirigenti di seconda fascia, gli atti di incarico e stipula i contratti individuali di lavoro. Per gli uffici scolastici regionali in cui è preposto un dirigente di livello non generale, il dirigente di livello generale della Direzione generale per le risorse umane la programmazione e il reclutamento adotta, su proposta del predetto dirigente titolare dell'ufficio scolastico regionale, gli atti di incarico e stipula i contratti individuali di lavoro per i dirigenti di seconda fascia. Provvede alla gestione amministrativa e contabile delle attività strumentali, contrattuali e convenzionali di carattere generale, comuni agli uffici dell'amministrazione regionale. Al fine di assicurare la continuità istituzionale del servizio scolastico a salvaguardia dei diritti fondamentali dei cittadini

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