Nota MIUR 04.04.2019, prot. n. 5772
Indicazioni in merito allo svolgimento degli Esami di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione e alla certificazione delle competenze. Anno scolastico 2018/2019.
Facendo seguito a quanto precedentemente comunicato con le note prot. n. 1865 del 10 ottobre 2017 e prot. 312 del 9 gennaio 2018 , si forniscono ulteriori indicazioni e precisazioni in merito allo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione e alla certificazione delle competenze da rilasciare al termine della quinta classe di scuola primaria e della terza classe di scuola secondaria di primo grado. Si fa, altresì, rinvio alla nota prot. 7885 del 9 maggio 2018 , fatta eccezione per le parti relative alle modalità di svolgimento delle prove d'esame per gli alunni con bisogni educativi speciali, per i quali valgono le precisazioni di cui al successivo paragrafo 2.
1. Commissioni di esame. Funzione di Presidente
Come è noto, l'articolo 4 del decreto ministeriale n. 741/2017, prevede che la commissione d'esame, articolata in sottocommissioni per ciascuna classe terza, è composta dai docenti del consiglio di classe. Per ogni istituzione scolastica svolge le funzioni di Presidente il dirigente scolastico.
A tal proposito si rappresenta che il decreto ministeriale 5 marzo 2019, n. 183, nel disciplinare gli elenchi regionali dei Presidenti di commissione per l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, ha sostituito come segue il comma 4 del citato articolo 4 del d.m. 741/2017: "In caso di assenza o impedimento o di reggenza di altra istituzione scolastica, svolge le funzioni di presidente della commissione un docente collaboratore del dirigente scolastico, individuato ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165".
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