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Decreto dipartimentale MIUR 06.12.2019, n. 2200

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Art. 10 - Assunzioni in servizio

1. Nei limiti delle facoltà assunzionali previste dall'art. 58, comma 5 e seguenti, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e dei posti disponibili in ciascuna provincia, il candidato collocato nella graduatoria finale di merito, in regola con la prescritta documentazione, è invitato a stipulare un contratto individuale di lavoro, a tempo pieno e/o parziale al 50% ed indeterminato nel profilo professionale di collaboratore scolastico.

2. Le assunzioni di cui al primo comma sono effettuate con riserva di accertamento dei requisiti di cui all'articolo 4 ed i contratti sono risolutivamente condizionati all'esito della verifica dei titoli dichiarati.

3. Il trattamento giuridico ed economico del rapporto di lavoro è disciplinato dal CCNL del comparto istruzione e ricerca, con inquadramento nella posizione stipendiale iniziale. Il personale immesso in ruolo non ha diritto, né ai fini giuridici né a quelli economici, al riconoscimento del servizio prestato quale dipendente delle imprese di cui all'articolo 58, comma 5-ter, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69.

4. Se l'avente titolo, senza giustificato motivo, non assume servizio entro il termine stabilito, o non presenta, entro 30 giorni, i documenti di rito richiesti per la stipula del contratto, decade dall'assunzione. In tal caso subentra il primo candidato in posizione utile secondo l'ordine di graduatoria.

5. Gli aventi titolo all'assunzione sono soggetti al periodo di prova disciplinato dal vigente Contratto collettivo nazionale del personale scolastico.

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