Decreto legge 30.12.2019, n. 162
Capo I - Proroghe
1. All'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole «nel triennio 2018-2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2021».
1-bis. All'articolo 20, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: «31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».
1-ter. All'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, al primo periodo, le parole: «Per il triennio 2018-2020» sono sostituite dalle seguenti: «Per il triennio 2020-2022» e, al secondo periodo, le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «30 per cento».
1-quater. All'articolo 1, comma 497, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «31 marzo 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2020» e le parole: «31 gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2020».
2. All'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole «31 dicembre 2019», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020»;
b) al comma 6-quater, le parole «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
3. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, le parole «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo
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