Decreto legge 30.12.2019, n. 162
Capo I - Proroghe
1. All'articolo 11, comma 14, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, le parole «entro l'esercizio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «entro l'esercizio 2020». Ai fini del risanamento e del rilancio del sistema nazionale musicale di eccellenza, il contributo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, assegnato per l'anno 2020 a ciascuna fondazione lirico-sinfonica non dotata di forma organizzativa speciale non può avere un valore percentuale superiore o inferiore del 10 percento rispetto alla media aritmetica dei contributi ricevuti dalla medesima fondazione nei tre anni precedenti.
1-bis. All'articolo 24, comma 3-bis, lettera b), del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».
2. All'articolo 1, comma 346, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole «di beni e di servizi nonché» sono aggiunte le seguenti: «, fino al 31 dicembre 2020,»;
b) al secondo periodo, le parole «Fino al 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2020»;
c) dopo il quinto periodo, è inserito il seguente: «Per l'anno 2020 il comune di Matera può provvedere, nel limite massimo di spesa di 1.200.000 euro, a valere sulle proprie risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente».
3. All'articolo 1, comma 347, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le se
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