Decreto legge 30.12.2019, n. 162
Capo II - Disposizioni urgenti in materia finanziaria, di organizzazione di pubbliche amministrazioni e magistrature
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 30 giugno 2020, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono individuate ulteriori iniziative urgenti di elevata utilità sociale nel campo dell'edilizia sanitaria, rispetto a quelle individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 602, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, valutabili dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nell'ambito dei propri piani triennali di investimento immobiliare, ivi compresi la realizzazione di un nuovo polo scientifico-tecnologico facente capo all'Istituto superiore di sanità, per lo svolgimento, in condizioni di sicurezza, delle sue attività scientifiche e regolatorie, anche in collaborazione con altre amministrazioni statali ed enti nazionali, regionali e internazionali, e gli eventuali interventi necessari per lo sviluppo delle attività degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288.
2. Per le finalità di cui al comma 1, l'INAIL, allo scopo di definire le occorrenti risorse finanziarie, tiene anche conto dello stato di attuazione degli investimenti già attivati nel campo sanitario per effetto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 dicembre 2018.
3. Allo scopo di consentire la prosecuzione e il concreto sviluppo
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