Decreto legge 30.12.2019, n. 162
Capo II - Disposizioni urgenti in materia finanziaria, di organizzazione di pubbliche amministrazioni e magistrature
1. Dal 1° gennaio 2020, all'articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, sono apportate le seguenti modificazioni:
0a) al comma 1, dopo le parole: «presso la Presidenza del Consiglio dei ministri» sono inserite le seguenti: «- Dipartimento delle informazioni per la sicurezza»;
a) al comma 2, il secondo e il terzo periodo sono soppressi;
b) il comma 10 è sostituito dal seguente: «10. Per le spese relative al funzionamento del CSIRT italiano è autorizzata la spesa di 2.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2020. A tali oneri si provvede ai sensi dell'articolo 22.».
2. Le risorse di cui all'articolo 8, commi 2 e 10, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, relative agli anni 2018 e 2019, per complessivi 6 milioni di euro, già trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono trasferite nell'anno 2020 al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza.
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