Decreto legge 30.12.2019, n. 162
Capo II - Disposizioni urgenti in materia finanziaria, di organizzazione di pubbliche amministrazioni e magistrature
1. All'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, le parole «5 milioni di euro a decorrere dal 2019» sono sostituite dalle seguenti: «5 milioni di euro per l'anno 2019 e 9 milioni di euro annui a decorrere dal 2020»;
2. All'onere derivante dal comma 1, pari a euro 4 milioni annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede:
a) quanto a euro 3,5 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 559, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, con riferimento alla quota per le spese di parte corrente;
b) quanto a euro 0,5 milioni annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2 della legge 28 marzo 1991, n. 113;
c) quanto a euro 1,5 milioni annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
d) quanto a euro 0,5 milioni nell'anno 2020 ed euro 2,0 milioni annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.
2-bis. All'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «possono essere previsti appositi finanziamenti» sono sostituite
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