Decreto legge 30.12.2019, n. 162
Capo II - Disposizioni urgenti in materia finanziaria, di organizzazione di pubbliche amministrazioni e magistrature
1. Al fine di consentire il completamento degli interventi in favore della città di Genova, al decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, comma 2, le parole: «nella misura di euro 20.000.000 per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura di euro 20.000.000 per ciascuno degli anni 2019 e 2020»;
a-bis) dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:
«Art. 8-bis (Ulteriori misure a favore delle imprese colpite dall'evento). - 1. Alle imprese ubicate o che si insedieranno entro il 31 ottobre 2020 nell'ambito territoriale della zona franca urbana definito ai sensi dell'articolo 8 è riconosciuta un'agevolazione a fondo perduto a fronte della realizzazione di investimenti produttivi nel rispetto del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014. 2. I criteri e le modalità per l'erogazione dell'agevolazione di cui al comma 1 sono stabiliti dal Commissario delegato, che provvede, entro il 31 dicembre 2020, nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2020, che allo scopo sono trasferiti sulla contabilità speciale aperta per l'emergenza»;
b) all'articolo 9-ter:
1) al comma 1, le parole: «presso il porto di Genova» sono sostituite dalle seguenti: «presso gli scali del Sistema portuale del Mar Ligure occidentale» e le parole: «l'autorizzazione attualmente in corso, rilasciata ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è prorogata
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.