Risoluzione Agenzia delle Entrate 17.12.2019, n. 106/E
Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle tasse scolastiche previste dall'articolo 200, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
L'articolo 4-quater, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ha aggiunto, tra l'altro, all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, la lettera h- septies , che estende alle tasse scolastiche il versamento unitario e la compensazione.
La suddetta disposizione, ai sensi del comma 2 del citato articolo 4- quater , si applica a decorrere dal 1° gennaio 2020.
Tanto premesso, per consentire il versamento delle tasse scolastiche tramite modello F24, si istituiscono i seguenti codici tributo:
- "TSC1" denominato "Tasse scolastiche - iscrizione";
- "TSC2" denominato "Tasse scolastiche - frequenza";
- "TSC3" denominato "Tasse scolastiche - esame";
- "TSC4" denominato "Tasse scolastiche - diploma".
In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione "Erario" , esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati" con l'indicazione, quale "anno di riferimento" , dell'anno cui si riferisce il versamento, nel formato "AAAA". Nel caso in cui sia necessario indicare l'anno scolastico, riportare in tale campo l'anno iniziale (es.: per indicare l'anno scolastico 2019-2020, riportare nel suddetto campo il valore 2019).
Si precisa, infine, che nella sezione "Contribuente" del modello F24 sono indicati:
- nel campo "Codice fiscale" , il codice fiscale dello studente cui si riferisce il versamento delle tasse scolastiche;
- nel campo "Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare", l'eventuale codice fiscale del genitore/tutore/amministratore di sostegno che effettua il versamento, unitamente al codice "02" da riportare nel campo "Codice identificativo" .
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