Nota MIUR 09.12.2019, prot. n. 2270
Consumazione del pasto a scuola.
Come è noto, con sentenza n. 20504 del 30 luglio 2019 , resa a sezioni unite, la Corte di Cassazione si è definitivamente pronunciata in merito alla sentenza n. 1049 della Corte d'Appello di Torino, circa la natura del servizio di refezione scolastica e la sussistenza di un diritto soggettivo perfetto delle famiglie al consumo, da parte dei propri figli, del pasto domestico all'interno dei locali destinati alla mensa e nell'orario della refezione. In particolare, nel chiarire la natura del tempo relativo alla ristorazione scolastica, il giudice di legittimità ha statuito che " se il servizio mensa è compreso [...] nel tempo scuola, è perché esso condivide le finalità educative proprie del progetto formativo di cui esso è parte, come evidenziato dalla ulteriore funzione cui detto servizio assolve, di educazione all'alimentazione sana" nonché " a quella di socializzazione che è tipica del pasto insieme, cioè in comunità". La Suprema Corte ha, quindi, enunciato il " principio secondo cui un diritto soggettivo perfetto e incondizionato all'autorefezione individuale, nell'orario della mensa e nei locali scolastici, non è configurabile" e, pur riconoscendo, in merito ai profili organizzativi del servizio di ristorazione scolastica, un diritto delle famiglie alla partecipazione al procedimento amministrativo che ne definisce le modalità di gestione ai fini dell'individuazione della impresa di erogazione del servizio e della scelta dei cibi offerti, ha qualificato tale diritto non come diritto di libertà quanto, piuttosto, come " diritto sociale (all'istruzione), evidentemente condizionato e dipendente dalle scelte organizzative rimesse alle singole istituzioni scolastiche , sulle quali i beneficiari del servizio pubblico possono influire nell'ambito del procedimento amministrativo, in attuazione dei principi di buon andamento dell'am
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