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Decreto legge 28.01.2019, n. 4

Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni. (G.U. 28.01.2019, n. 23)

Capo II - Trattamento di pensione anticipata (Quota 100) e altre disposizioni pensionistiche

Art. 14 ter - Utilizzo delle graduatorie concorsuali per l'accesso al pubblico impiego

1. All'articolo 1, comma 361, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: «a concorso» sono aggiunte le seguenti: «nonché di quelli che si rendono disponibili, entro i limiti di efficacia temporale delle graduatorie medesime, fermo restando il numero dei posti banditi e nel rispetto dell'ordine di merito, in conseguenza della mancata costituzione o dell'avvenuta estinzione del rapporto di lavoro con i candidati dichiarati vincitori. Le graduatorie possono essere utilizzate anche per effettuare, entro i limiti percentuali stabiliti dalle disposizioni vigenti e comunque in via prioritaria rispetto alle convenzioni previste dall'articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68, le assunzioni obbligatorie di cui agli articoli 3 e 18 della medesima legge n. 68 del 1999, nonché quelle dei soggetti titolari del diritto al collocamento obbligatorio di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, sebbene collocati oltre il limite dei posti ad essi riservati nel concorso».

[2. All'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo la parola: «scolastico» sono inserite le seguenti: «ed educativo, anche degli enti locali».] 61

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Comma abrogato dall'art. 33, comma 2 quater, D.L. 30 aprile 2019, n. 34.

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