Decreto legge 28.01.2019, n. 4
Capo II - Trattamento di pensione anticipata (Quota 100) e altre disposizioni pensionistiche
1. All'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo la lettera a) sono inserite le seguenti: «a-bis) il vice presidente; a-ter) il consiglio di amministrazione»;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto; convoca e presiede il consiglio di amministrazione; può assistere alle sedute del consiglio di indirizzo e vigilanza. Il Presidente è nominato ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14, con la procedura di cui all'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400; la deliberazione del Consiglio dei ministri è adottata su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.»;
b-bis) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Il vice presidente, scelto tra persone di comprovata competenza e specifica esperienza gestionale, è nominato ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il vice presidente è componente del consiglio di amministrazione, sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento e può svolgere tutte le funzioni ad esso delegate»»;
c) al comma 4:
1) al secondo periodo dopo la parola «cessazione» sono inserite le seguenti: «o decadenza»;
2) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede alla proposta di nomina di cui al comma 3.»;
d) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Il consiglio di amminis
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