Decreto legge 28.01.2019, n. 4
Capo II - Trattamento di pensione anticipata (Quota 100) e altre disposizioni pensionistiche
1. All'articolo 44 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo il comma 6-bis è inserito il seguente:
«6-ter. Per i trattamenti di integrazione salariale in deroga di cui al comma 6-bis, in caso di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS, il datore di lavoro è obbligato ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento dell'integrazione salariale, secondo le modalità stabilite dall'Istituto, entro lo stesso termine previsto dal comma 6-bis per il conguaglio o la richiesta di rimborso. Trascorso inutilmente tale termine, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente».
2. Per i trattamenti conclusi prima della data di entrata in vigore del presente decreto, il termine di sei mesi di cui al comma 6-ter dell'articolo 44 del decreto legislativo n. 148 del 2015, introdotto dal comma 1 del presente articolo, decorre da tale data.
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