Ipotesi di CCNI MIUR 12.06.2019
Personale docente
1. Premesso che l'adeguamento dell'organico alla situazione di fatto avviene secondo la disciplina dettata: dalle disposizioni concernenti la definizione degli organici e la costituzione di posti part time come definito nell'art. 3 del presente contratto; nel rispetto di quanto previsto dall'art. 14 del D.L. 95/2012 convertito con modificazioni dalla L. 135 del 7 agosto 2012 e successive modifiche e integrazioni; dall'art. 1, commi 64 e 69 della legge 107/15 e dall'art. 1, comma 366 della legge 232/2016, nonché tenendo conto della L. 205 del 2017 articolo 1, comma 613; destinatari dei provvedimenti di utilizzazione per ciascun anno scolastico di vigenza del presente contratto, ivi compresi i docenti che, dopo le operazioni di trasferimento risultino a qualunque titolo senza sede definitiva, sono:
a) i docenti in esubero su provincia;
b) i docenti trasferiti quali soprannumerari a domanda condizionata ovvero d'ufficio senza aver presentato la domanda nello stesso anno scolastico o nei 9 anni scolastici precedenti, che chiedono di essere utilizzati come prima preferenza nell'istituzione scolastica di precedente titolarità e che abbiano richiesto in ciascun anno dell'ottennio il trasferimento anche nell'istituzione di precedente titolarità. Pertanto per gli aa.ss. 2019/20, 2020/21 e 2021/22 può produrre domanda di utilizzazione il personale che sia stato trasferito d'ufficio o a domanda condizionata rispettivamente per l'a.s. 2011/2012 ovvero 2012/13 ovvero 2013/14 e successivi. Dopo l'espressione di tale preferenza è possibile, in subordine, indicare le scuole del distretto sub-comunale che comprende la scuola di precedente titolarità o le scuole del comune di precedente titolarità o, qualora non esistano posti richied
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.