D.P.R. 28.06.2019, n. 94
1. Ai fini di cui all'articolo 10 della legge regionale 17 dicembre 2018, n. 11, la commissione d'esame:
a) ridetermina il punteggio attribuito alla prova scritta di francese sulla base della tabella A allegata alla predetta legge regionale;
b) formula, dopo aver attribuito il punteggio al colloquio, una valutazione, espressa in decimi anche con frazioni di mezzo punto, della competenza dimostrata in lingua francese;
c) determina la votazione complessiva da assegnare al candidato tramite la media tra i punteggi di cui alle lettere a) e b), arrotondando per eccesso nel caso in cui il punteggio non esprima una votazione per numero intero o per frazioni di mezzo punto.
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