Legge 19.06.2019, n. 56
1. All'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, nonché gli appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia» sono sostituite dalle seguenti: «i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ivi compresi gli appartenenti alle carriere diplomatica e prefettizia,»;
b) al comma 4, dopo le parole: «non può superare i cinque anni» sono inserite le seguenti: «, è rinnovabile per una sola volta»;
c) il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. Il personale di cui al comma 1, nei successivi due anni, non può essere destinatario di incarichi nè essere impiegato nello svolgimento di attività che comportino l'esercizio delle funzioni individuate alla lettera a) del comma 5».
2. All'articolo 18, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, dopo le parole: «per un periodo massimo di dodici mesi» sono inserite le seguenti: «e rinnovabile per una sola volta».
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.