Legge 28.06.2019, n. 58
Allegato - Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34
All'articolo 1:
al comma 1, secondo periodo, la parola: «eccedenti» è sostituita dalla seguente: «eccedente».
All'articolo 2:
al comma 1, primo periodo:
le parole: «dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «dicembre 2022»;
le parole: «3,5 punti» sono sostituite dalle seguenti: «4»; le parole: «per i due» sono sostituite dalle seguenti: «per i tre»;
dopo le parole: «3 punti percentuali» sono aggiunte le seguenti: «e di 3,5 punti percentuali»;
al comma 8, sono premesse le seguenti parole: «Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,».
L'articolo 3 è sostituito dal seguente:
«Art. 3. - (Maggiorazione della deducibilità dell'imposta municipale propria dalle imposte sui redditi) - 1. Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è sostituito dal seguente: "L'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni".
2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022; la deduzione ivi prevista si applica nella misura del 50 per cento per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, nella misura del 60 per cento per il periodo d'imposta successivo a quello in corso, rispettivamente, al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020 e nella misura del 70 per cento per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021».
Dopo l'articolo 3 sono inseriti i seguenti:
«Art. 3-bis. - (Soppressione dell'obbligo di comunicazione della proroga del regime della cedolare secca e della dist
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