CCNL 08.07.2019
TITOLO IV - Trattamento economico
CAPO III - Trattamento economico dei dirigenti di università, aziende ospedaliero-universitarie e dei dirigenti di seconda fascia di enti di ricerca ed ASI
1.Il presente articolo si applica ai dirigenti delle Università ed Aziende ospedaliero-universitarie nonché ai dirigenti di seconda fascia preposti ad uffici dirigenziali non generali di Enti di ricerca ed ASI.
2. La retribuzione di posizione è definita, per tutte le posizioni dirigenziali di cui al presente articolo, ivi comprese quelle prive di titolare, sulla base della graduazione delle stesse definita ai sensi del comma 5, entro i seguenti valori annui lordi per tredici mensilità: da un minimo di euro 12.565,11, coincidente con la retribuzione di posizione parte fissa, fino ad un massimo di euro 46.134,81.
3. Alla retribuzione di posizione di cui al comma 2 è destinato non più dell'85% delle risorse complessive del relativo fondo di cui all'art. 47.
4. Eventuali risorse di cui al comma 3 che, a consuntivo, in un determinato anno, risultassero ancora disponibili, sono utilizzate, limitatamente a tale anno, per la retribuzione di risultato, secondo i criteri stabiliti in sede di contrattazione integrativa di cui all'art. 7, comma 1, lett. b).
5. Le amministrazioni definiscono la graduazione delle posizioni dirigenziali, previo confronto ai sensi dell'art. 5, tenendo conto di uno o più dei seguenti elementi:
a) complessità organizzativa, desumibile, ad esempio, dalla dimensione organizzativa dell'ufficio, dalla sua articolazione o differen
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.