Decreto MIUR 17.07.2019, n. 670
Formula iniziale
Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, riguardante "Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo l, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107" e, in particolare, l'articolo 17, comma II, che prevede che, per i candidati risultati assenti ad una o più prove, per gravi motivi documentati, valutati dalla commissione, è prevista, tra l'altro, una sessione straordinaria d'esame;
Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 24 maggio 2007, concernente il compenso spettante al presidente e ai commissari dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione;
Vista l'ordinanza del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca II marzo 2019, n. 205, e in particolare l'articolo 22, ai sensi del quale il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sulla base dei dati forniti dai competenti Uffici scolastici regionali, fissa, con apposito provvedimento, i tempi e le modalità di effettuazione degli esami di Stato in una sessione straordinaria riservata ai candidati che non hanno potuto sostenere o completare le prove nella sessione suppletiva o, comunque, prima del termine di chiusura dei lavori delle commissioni;
Ritenuto che detta sessione straordinaria debba svolgersi in tempi compatibili con l'inizio delle lezioni del successivo anno scolastico e con l'eventuale prosieguo degli studi da parte dei candidati;
Ritenuto pertanto che i candidati che sostengono le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato a livello nazionale per l'anno accademico 2019/2020, debbano essere ammessi con riserva a dette prove, qualora non abbiano conseguito il diploma di superamento dell'esame di Stato in quanto ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruz
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