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Avviso pubblico MIUR 11.07.2019, prot. n. 24376

Ai sensi dell'art. 1, commi 725 e 726, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 per l'individuazione di un numero massimo di 120 docenti costituenti le équipe formative territoriali, per garantire la diffusione di azioni legate al Piano nazionale per la scuola digitale, nonché per promuovere azioni di formazione del personale docente e di potenziamento delle competenze degli studenti sulle metodologie didattiche innovative.

Art. 8 - Graduatorie regionali

1. Le graduatorie regionali sono approvate con apposito decreto della Direzione generale competente del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e sono pubblicate sul sito internet del Ministero.

2. La presente selezione pubblica nazionale per titoli, esperienze professionali e colloquio, dà luogo a graduatorie regionali, in base alla relativa ripartizione indicata nella tabella A, allegata al presente avviso. Le relative graduatorie hanno validità per gli anni scolastici 2019-2020 e 2020-2021.

3. Le graduatorie regionali sono redatte sulla base della somma dei punteggi riportati nella valutazione dei titoli, delle esperienze e del colloquio.

4. Il punteggio minimo per il superamento dell'intera selezione, dato dalla somma dei punti per la valutazione dei titoli, delle esperienze professionali e del colloquio, deve essere pari ad almeno 35 punti. In caso di parità di punteggio, precede il docente più giovane per età.

5. Conseguono l'esonero dalle attività didattiche i candidati che si collocano in una posizione utile in relazione al numero dei posti disponibili per regione, che abbiano comunque riportato un punteggio complessivo, calcolato in base a quanto previsto dal comma 4, pari o superiore a 35 punti.

6. La rinuncia all'esonero comporta la decadenza dalla graduatoria.

7. L'eventuale sopravvenuto trasferimento della sede di titolarità del docente candidato in una regione diversa da quella inserita nella domanda comporta, altresì, la decadenza dalla graduatoria e dall'esonero, se già disposto.

8. In caso di eventuale aumento del contingente delle équipe territoriali da parte del

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