CCNI MIUR 06.03.2019
Titolo I - Personale docente
In prima applicazione per l'a.s. 2019/2020 la disciplina del presente articolo viene adottata per la provincia di Monza-Brianza e verrà progressivamente adottata per gli altri casi.
1. I trasferimenti a domanda verso e dalle scuole e gli istituti delle province statali che hanno modificato l'assetto delle aree territoriali di competenza sono disciplinati con i criteri di seguito definiti.
Per consentire l'eventuale rientro nella provincia di precedente titolarità del personale la cui titolarità è stata assegnata a provincia diversa per effetto delle modifiche di cui sopra, le relative operazioni di mobilità sono disposte secondo l'ordine e con le priorità previste nei successivi commi.
In presenza di procedimenti di dimensionamento di istituzioni scolastiche situate nei comuni di cui sopra, si applicano le disposizioni contenute negli artt. 18, 45 e 46 del presente CCNI.
2. Personale docente
A) I trasferimenti a domanda del personale docente di cui al precedente comma, negli 8 anni successivi alle modifiche degli assetti territoriali, sono disposti immediatamente dopo i trasferimenti in ambito provinciale e prima dei movimenti della terza fase, detratti i posti corrispondenti al numero delle unità di personale di ruolo in attesa di sede e del personale eventualmente in soprannumero.
B) I predetti trasferimenti sono disposti, nel rispetto delle precedenze previste dal presente CCNI fino alla concorrenza del totale dei posti e delle cattedre disponibili individuati con le modalità di cui alla precedente lettera A).
C) Il personale trasferito d'uffici
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