CCNI MIUR 06.03.2019
Titolo I - Personale docente
1. L'impegno quinquennale di permanenza nelle scuole speciali o in classi con indirizzo didattico differenziato ovvero posti di sostegno riguarda anche gli insegnanti che vi siano stati definitivamente assegnati per effetto di nomina in ruolo disposta a qualsiasi titolo.
2. Gli insegnanti appartenenti ai ruoli speciali per l'insegnamento nelle scuole primarie carcerarie, istituiti con legge 3 febbraio 1963, n. 72, possono produrre domanda di trasferimento, per il passaggio nel ruolo normale, anche provincia diversa, a condizione che, alla data di pubblicazione del presente contratto, risultino iscritti nel predetto ruolo speciale da almeno 10 anni, comprensivi del servizio prestato nel ruolo speciale transitorio istituito con legge 3/4/1958, n. 535 - ivi compreso l'anno scolastico in corso.
3. Il passaggio dal ruolo normale al ruolo speciale carcerario è disposto secondo le modalità del presente articolo in quanto compatibili. Al fine di rendere disponibili tutti i posti vacanti per le assunzioni in ruolo, prima delle operazioni di mobilità gli uffici scolastici territorialmente competenti procedono, su domanda degli interessati, ad assegnare la titolarità sulle sedi carcerarie, vacanti e disponibili, ai docenti attualmente utilizzati per almeno due anni, compreso l'anno in corso, sulle predette sedi. In tal caso l'eventuale altra domanda di mobilità presentata dal suddetto personale docente viene annullata dall'ufficio competente. Gli aspiranti al passaggio devono produrre apposita domanda all'ufficio territorialmente competente entro il termine previsto per la presentazione dell
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