CCNI MIUR 06.03.2019
Titolo III - Disposizioni generali personale A.T.A.
1. Le disposizioni relative alla mobilità per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22 contenute nel presente titolo, si applicano al personale A.T.A appartenente al ruolo provinciale, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla data di presentazione della domanda, ai sensi delle vigenti disposizioni.
2. Può altresì partecipare ai movimenti con le medesime modalità il personale ATA con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che sia per qualsiasi motivo in attesa della sede di titolarità, ivi compresi:
• il personale della Croce rossa italiana e degli Enti di area vasta che transita nel comparto scuola nei ruoli ATA ai sensi della legge 190/2014 (art. 1 comma 425) nel corso dell'anno scolastico 2017/18.
• il personale docente inidoneo ed appartenente alle classi di concorso C555 e C999, transitato nei ruoli ATA in attuazione dell'art. 15, comma 4 e seguenti e 7 del D.L. n. 104 del 12.9.2013 convertito con modificazioni nella L. n. 128/2013 e dell'art. 14, comma 14 del D.L. n. 95/2012, convertito con modificazioni nella L. n.135/2012. AI fine di acquisire la sede definitiva di titolarità, tale personale, a domanda, ha diritto ad avvalersi della precedenza di cui all'art. 40 comma 1 punti II e V rispetto all'ultima scuola di servizio nell'a.s. in cui ha acquisito la titolarità nei ruoli ATA. Tale diritto di precedenza può essere esercitato in subordine rispetto al personale beneficiario del diritto al rientro previsto all'art. 40 comma 1 punti II e V.
• il personale che ha perso la sede di titolarità ai sensi dell'articolo 59 del CCNL 29 novembre 2007.
• il personale che ha o
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