CCNI MIUR 06.03.2019
Titolo III - Disposizioni generali personale A.T.A.
1. Il personale A.T.A, ivi compreso quello transitato dagli Enti Locali e quello di cui all'art. 34 transitato nei ruoli ATA ai sensi dell'art. 1 comma 425 della legge 190/2014, che sia in possesso dei prescritti requisiti di accesso al profilo richiesto può aspirare al passaggio ad altro profilo della stessa area; mantengono, a tal fine, validità anche i titoli previsti dalla tabella B del CCNL 24 luglio 2003, già in possesso degli interessati alla data del 25 luglio 2008 (data di entrata in vigore della sequenza contrattuale prevista dall'art. 62 del CCNL 29.11.2007).
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