CCNI MIUR 06.03.2019
Titolo III - Disposizioni generali personale A.T.A.
1. Sistema delle precedenze
Le precedenze riportate nel presente articolo sono raggruppate sistematicamente per categoria e sono funzionalmente inserite, secondo il seguente ordine di priorità, nelle operazioni della sola mobilità territoriale per le quali trovano applicazione, fatta eccezione per il solo punto I) che vale anche per la mobilità professionale. Per ogni tipo di precedenza sottoelencata viene evidenziata la fase o le fasi del movimento a cui si applica. In caso di parità di precedenza e di punteggio, prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica.
I) Disabilità e gravi motivi di salute
Nelle operazioni di mobilità territoriale e professionale, indipendentemente dal comune o dalla provincia di provenienza dell'interessato, viene riconosciuta una precedenza assoluta, a tutto il personale ATA che si trovi, nell'ordine, in una delle seguenti condizioni:
1) personale scolastico non vedente (art. 3 della Legge 28 marzo 1991 n. 120);
2) personale emodializzato (art. 61 della Legge 270/82).
II) Personale trasferito d'ufficio negli ultimi otto anni richiedente il rientro nella scuola o istituto di precedente titolarità
Il personale ATA a domanda condizionata o trasferito d'ufficio per non aver presentato domanda, ha diritto al rientro con precedenza nella scuola da cui è stato trasferito in quanto soprannumerario, qualora il relativo posto si renda disponibile per i movimenti relativi ad uno degli anni scolastici dell'ottennio successivo al provvedimento suddetto. Tale precedenza è subordinata all'aver presentato domanda condizionat
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