CCNI MIUR 06.03.2019
Titolo IV - Sezione speciale personale ATA
Capo II - Perdenti posto
1. Il personale in esubero sull'organico provinciale è tenuto a presentare domanda di movimento. Qualora lo stesso non presenti domanda di movimento, o se nessuna delle preferenze espresse è disponibile, viene trasferito d'ufficio.
Il personale in esubero che non abbia ottenuto il trasferimento d'ufficio, il trasferimento a domanda o il passaggio di profilo, qualora richiesti, per mancanza di disponibilità nell'organico provinciale, può rientrare nella scuola o nel comune da cui è stato trasferito d'ufficio nell'ultimo ottennio usufruendo della precedenza di cui all'art. 40, comma 1, punti II) e V. Il personale di cui trattasi, ai fini del rientro nella predetta scuola, ovvero nel comune, partecipa al movimento e viene graduato con il personale perdente posto avente titolo al rientro nella scuola di precedente titolarità.
2. Il trasferimento d'ufficio del personale in oggetto che ha perso la sede negli anni scolastici precedenti e che è, tuttora, senza sede, viene trattato nella seconda fase dell'ordine delle operazioni (allegato F - lettera C).
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