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CCNI MIUR 06.03.2019

Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22.

Titolo IV - Sezione speciale personale ATA

Capo III - Mobilità professionale

Art. 47 - Mobilità professionale e riconversione del personale

1. I passaggi da uno all'altro profilo della stessa area (individuata nella tabella C 1) del C.C.N.L. del 29.11.2007 sono disposti nell'ambito delle operazioni di mobilità del personale ATA sulle disponibilità residuate dopo l'effettuazione dei trasferimenti interprovinciali ad eccezione dei passaggi nell'ambito della stessa provincia relativi a personale appartenente a profili in esubero e nei limiti numerici dell'esubero stesso.

2. La mobilità professionale tra i diversi profili della stessa area può essere disposta unicamente a favore del personale in possesso dei prescritti requisiti di accesso al profilo richiesto, secondo quanto previsto all'art. 35. In mancanza dei requisiti richiesti è titolo utile per la partecipazione al passaggio a diverso profilo della stessa area la frequenza ai corsi di riconversione previsti dall'art. 48, lettera B, del CCNL del 29 novembre 2007, così come sostituito dall'art. l, comma 2 della sequenza contrattuale del 25/7/2008. Il passaggio dall'area A all'area As (e viceversa) si considera sempre come passaggio nell'ambito della stessa area.

Oltre ai corsi di riconversione previsti dal presente comma sono validi per partecipare alla mobilità in argomento gli attestati relativi al superamento di corsi di riconversione professionale previsti dai contratti sulla mobilità e sulle utilizzazioni conseguiti nei precedenti anni scolastici.

3. Ai fini della mobilità professionale non vengono valutate le esigenze di famiglia di cui al titolo II della tabella in allegato E.

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