CCNI MIUR 06.03.2019
Titolo IV - Sezione speciale personale ATA
Capo III - Mobilità professionale
1. Nelle domande di trasferimento non possono essere richieste le sezioni associate, a meno che trattasi di sezioni associate di scuole o istituti con sede principale in provincia diversa, che ai fini dei trasferimenti vengono considerate scuole autonome. Pertanto, il personale in servizio in una di queste sezioni o scuole deve indicare, compilando le apposite caselle del modulo domanda, la sezione staccata o scuola coordinata in cui presta servizio. Per gli anni scolastici di cui al presente contratto, ferme restando le prerogative dei Dirigenti scolastici e dei competenti organi collegiali, i posti di un'autonomia scolastica situati in sedi ubicate in comuni diversi rispetto a quello sede di organico sono assegnati, nel limite delle disponibilità destinate ai movimenti, secondo le modalità e i criteri definiti dalla contrattazione di istituto. La contrattazione dovrà concludersi in tempi utili per il regolare avvio dell'anno scolastico. Sono comunque salvaguardate le precedenze di cui al precedente articolo 40.
2. Qualora il personale che presta servizio in una sezione staccata o scuola coordinata posta in provincia diversa da quella di titolarità, chieda per trasferimento una istituzione scolastica ubicata nella provincia di titolarità, ivi compresa la scuola da cui dipende la sezione staccata o scuola coordinata in cui presta servizio, la richiesta va considerata a carattere interprovinciale, anche se non c'è mutamento di titolarità da una provincia all'altra.
3. Qualora invece lo stesso chieda per trasferimento una
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