Decreto MIUR 05.03.2019, n. 183
1. I commissari esterni e il presidente sono nominati dal dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale. I commissari interni sono designati dai competenti consigli di classe, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 1.
2. I candidati esterni sono ripartiti tra le diverse commissioni degli istituti statali e paritari e il loro numero non può superare il cinquanta per cento dei candidati interni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo n. 62 del 2017.
3. Ciascuna classe non può avere più di trentacinque candidati in totale.
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