Decreto MIUR 05.03.2019, n. 183
1. Ai sensi dell'articolo 16, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, presso ogni Ufficio scolastico regionale è istituito l'elenco regionale dei presidenti di commissione.
2. I termini di presentazione delle istanze di inserimento nell'elenco di cui al comma 1 e il relativo procedimento sono definiti a cura della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione.
3. Sono tenuti a presentare istanza di inserimento nell' elenco regionale i dirigenti scolastici in servizio preposti a istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, ovvero a istituti di istruzione statali nei quali funzionano corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado e i dirigenti scolastici in servizio preposti ai convitti nazionali e agli educandati femminili.
4. Possono presentare istanza di inserimento nell' elenco regionale:
a) i dirigenti scolastici in servizio preposti a istituti statali del primo ciclo di istruzione;
b) i docenti in servizio nelle istituzioni scolastiche dell'istruzione secondaria di secondo grado statale, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di ruolo;
c) i dirigenti scolastici di istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, collocati a riposo da non più di tre anni;
d) i dirigenti scolastici di istituti statali d'istruzione del primo ciclo collocati a riposo da non più di tre anni;
e) i docenti di istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali, collocati a riposo da non più di tre anni.
5. Ai sensi dell'articolo 16, comma 5, del decreto legislativo n. 62 del 2017, il Ministero assicura specifi
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