Ordinanza MIUR 11.03.2019, n. 205
1. Per garantire la funzionalità della commissione stessa in tutto l'arco dei lavori, il presidente può delegare un proprio sostituto scelto tra i commissari, esterni o interni. Il sostituto è unico per le due classi/commissione, tranne casi di necessità che il presidente dovrà motivare.
2. Il presidente sceglie un commissario, interno o esterno, quale segretario di ciascuna classe/commissione, il quale ha, in particolare, compiti di verbalizzazione dei lavori collegiali. Il verbale della riunione plenaria congiunta delle due classi/commissione verrà riportato nella verbalizzazione di entrambe le classi/commissione abbinate.
3. Tutti i componenti la commissione dichiarano per iscritto se abbiano istruito privatamente candidati assegnati alla commissione stessa. Tale dichiarazione è obbligatoria anche se negativa: un componente la commissione d'esame che abbia istruito privatamente uno o più candidati assegnati alla propria commissione deve essere immediatamente sostituito per incompatibilità dal competente Ufficio scolastico regionale.
4. Tutti i componenti della commissione dichiarano per iscritto l'assenza di rapporti di parentela e di affinità entro il quarto grado ovvero di coniugio con i candidati che essi dovranno esaminare. Qualora il presidente accerti che tra i componenti sono presenti docenti legati con i candidati da vincolo matrimoniale, di parentela o affinità entro il quarto grado, lo rappresenta all'Ufficio scolastico regionale competente, il quale provvede alla necessaria sostituzione. Il Dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale provvede in modo analogo nei confronti dei presidenti che si trovino nella stessa situazione. I presidenti e i commissari nominati in sostituzione di personale impedito a espletare l'in
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