Ordinanza MIUR 11.03.2019, n. 205
1. Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato in qualità di candidati interni:
a) gli studenti che hanno frequentato l'ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado presso istituzioni scolastiche statali e paritarie. L'ammissione all'esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato. Sono ammessi all'esame di Stato, salvo quanto previsto dall'art. 4, co. 6, del d.P.R. n. 249 del 1998, gli studenti in possesso dei seguenti requisiti:
1) votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline, valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e di un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. Tale disposizione si applica anche agli studenti stranieri, privi del permesso di soggiorno. Nei percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello, sono comprese le discipline per le quali è stato disposto, all'esito della procedura di riconoscimento dei crediti condotta dalla commissione di cui all'art. 5, co. 2, del d.P.R. n. 263 del 2012, l'esonero dalla frequenza di tutte le unità di apprendimento a esse riconducibili. Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nella relativa deliberazione, il voto dell'insegnante di religione cattolica, per gli studenti che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, è espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7 del d.P.R. n. 751 del 1985; il voto espresso dal docente per le attività alternative, per gli studenti che si sono avvalsi di detto insegnamento, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a ver
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