Ordinanza MIUR 11.03.2019, n. 205
1. Ai candidati che, a seguito di assenza per malattia da accertare con visita fiscale o dovuta a grave documentato motivo, riconosciuto tale dalla commissione, si trovino nell'assoluta impossibilità di partecipare alle prove scritte, è data facoltà di sostenere le prove stesse nella sessione suppletiva; per l'invio e la predisposizione dei testi della prima e seconda prova scritta si seguono le modalità di cui ai precedenti articoli.
2. Ai fini di cui sopra, i candidati che siano stati assenti entro i tempi di svolgimento della seconda prova scritta hanno facoltà di chiedere di essere ammessi a sostenere le prove scritte suppletive, presentando probante documentazione entro il giorno successivo a quello di effettuazione della prova medesima. Per gli istituti nei quali la seconda prova si svolge in più giorni, il termine è fissato nel giorno successivo a quello d'inizio della prova stessa.
3. In casi eccezionali, qualora non sia assolutamente possibile sostenere le prove scritte nella sessione suppletiva o sostenere il colloquio entro il termine previsto dal calendario deliberato dalla commissione, i candidati che si trovino nelle condizioni di cui al precedente comma l possono chiedere di sostenere una o più prove dell'esame di Stato in un'apposita sessione straordinaria.
4. La commissione, una volta deciso in merito alle istanze, dà comunicazione agli interessati e all'Ufficio scolastico regionale competente. Il Ministero, sulla base dei dati fomiti dai competenti Uffici scolastici regionali fissa, con apposito provvedimento, i tempi e le modalità di effettuazione degli esami in sessione straordinaria.
5. La commissione può disporre che, in caso di assenza dei candid
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