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Ordinanza MIUR 11.03.2019, n. 205

Istruzioni e modalità organizzative e operative per lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e paritarie - anno scolastico 2018/2019.

Art. 24 - Voto finale, certificazione, adempimenti conclusivi

1. Ciascuna classe/commissione d'esame si riunisce per le operazioni finalizzate alla valutazione finale e all'elaborazione dei relativi atti subito dopo la conclusione dei colloqui relativi alla medesima classe/commissione, compresi quelli dei candidati che hanno sostenuto le prove scritte nella sessione suppletiva.

2. Ai sensi dell'art. 18, co. 1, del d.lgs. 62 del 2017, a conclusione dell'esame di Stato è assegnato a ciascun candidato un punteggio finale complessivo in centesimi, che è il risultato della somma dei punti attribuiti dalla commissione d'esame alle prove e al colloquio, e dei punti acquisiti per il credito scolastico da ciascun candidato, per un massimo di quaranta punti. La commissione d'esame dispone di un massimo di venti punti per la valutazione di ciascuna delle prove scritte e di un massimo di venti punti per la valutazione del colloquio.

3. Il punteggio minimo complessivo per superare l'esame di Stato è di sessanta centesimi.

4. Ai sensi dell'articolo 18 comma 5 del d.lgs. 62 del 2017, fermo restando il punteggio massimo di cento centesimi, la commissione d'esame può motivatamente integrare il punteggio fino a un massimo di cinque punti ove il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno trenta punti e un risultato complessivo nelle prove d'esame pari ad almeno cinquanta punti.

5. La commissione all'unanimità può motivatamente attribuire la lode a coloro che conseguono il punteggio massimo di cento punti senza fruire della predetta integrazione del punteggio, a condizione che:

a) abbiano conseguito il credito scolastico massimo con voto unanime del consiglio di classe. Nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito, il credi

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