Ordinanza MIUR 11.03.2019, n. 205
1. Ai sensi dell'articolo 14 del d.lgs. n. 62 del 2017 sono ammessi all'esame di Stato, alle condizioni previste dal presente articolo, coloro che:
a) compiano il diciannovesimo anno di età entro l'anno solare in cui si svolge l'esame e dimostrino di aver adempiuto all'obbligo di istruzione;
b) siano in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado da un numero di anni almeno pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall'età;
c) siano in possesso di titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria di secondo grado di durata almeno quadriennale del previgente ordinamento o siano in possesso di diploma professionale di tecnico di cui al cui all'art. 15 del d.lgs. n. 226 del 2005;
d) abbiano cessato la frequenza dell'ultimo anno di corso prima del 15 marzo 2019.
2. Gli studenti delle classi antecedenti l'ultima, che soddisfino i requisiti di cui alle lettere a) o b) del precedente comma 1 e intendano partecipare all'esame di Stato in qualità di candidati esterni, devono cessare la frequenza prima del 15 marzo 2019.
3. I candidati esterni sostengono l'esame di Stato sui percorsi del vigente ordinamento. Non è prevista l'ammissione dei candidati esterni all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione:
• nell'ambito dei corsi quadriennali; nei percorsi di istruzione di secondo livello per adulti; negli indirizzi del previgente ordinamento di cui all'art. 3, co. 2, del d.P.R. n. 89 del 2010, considerata la peculiarità di tali corsi di studio;
• nelle sezioni funzionanti presso istituti statali e paritari in cui sono attuati i percorsi EsaBac ed EsaBac techno (d.m. n. 95 del 2013, e d.m. n. 614 del 2016);
• nelle Province autonome di Tre
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