Ordinanza MIUR 11.03.2019, n. 205
1. Ai sensi dell'art. 16, co. l, del d.lgs. n. 62 del 2017, sono sedi dell'esame per i candidati interni gli istituti statali e gli istituti paritari da essi frequentati. Nelle Province autonome di Trento e Bolzano sono sedi di esame, in relazione al corso annuale di cui al precedente articolo 2, comma 1, lettera d), le sedi delle istituzioni formative che realizzano il corso annuale per l'esame di Stato.
2. Per i candidati esterni, sono sedi di esame soltanto gli istituti statali e gli istituti paritari ai quali gli stessi sono assegnati. Ai candidati esterni che abbiano compiuto il percorso formativo in scuole non statali e non paritarie o in corsi di preparazione, comunque denominati, è fatto divieto di sostenere l'esame in scuole paritarie che dipendano dallo stesso gestore o da altro gestore avente comunanza di interessi.
3. Per i candidati esterni, gli istituti statali e paritari sedi di esame sono quelli ubicati nel comune di residenza, ovvero, in caso di assenza nel comune dell'indirizzo di studio indicato nella domanda, nella provincia, e, nel caso di ulteriore assenza del medesimo indirizzo, nella regione, secondo quanto previsto dall'art. 14, co. 3, del d.lgs. n. 62 del 2017. Le relative documentate istanze di partecipazione vanno indirizzate dai candidati direttamente all'Ufficio scolastico regionale della regione di residenza, indicando, in ordine preferenziale, almeno tre istituzioni scolastiche in cui si intende sostenere l'esame. Gli istituti scolastici, statali o paritari, che impropriamente ricevano istanze di partecipazione all'esame di Stato da parte dei candidati esterni, hanno l'obbligo di trasmetterle immediatamente all'Ufficio scolastico regionale competente. Nello stesso modo procedono gli Uffici scolastici regionali, trasmettendo sollecitamente al com
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