Ordinanza MIUR 11.03.2019, n. 205
1. I candidati interni ed esterni devono avere presentato la domanda di partecipazione all' esame di Stato entro il termine del 30 novembre 2018. La domanda dei candidati esterni, indirizzata all'Ufficio scolastico regionale della regione di residenza, deve essere stata corredata, oltre che di ogni indicazione ed elemento utile ai fini dello svolgimento dell'esame preliminare e dell'esame conclusivo, di apposita dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000, atta a comprovare il possesso da parte del candidato dei requisiti di ammissione all'esame, di cui al precedente articolo 3, compresa la residenza. La domanda dei candidati esterni deve essere stata corredata, altresì, della ricevuta del pagamento della tassa scolastica e dell'eventuale contributo.
2. Eventuali domande tardive dei candidati esterni possono essere prese in considerazione dagli Uffici scolastici regionali, limitatamente a casi di gravi e documentati motivi che ne giustifichino il ritardo, e sempre che siano pervenute entro il termine del 31 gennaio 2019. Gli Uffici scolastici regionali danno immediata comunicazione agli interessati dell'accettazione o meno della loro domanda e, in caso positivo, dell'istituto cui sono stati assegnati. Beneficiari della proroga del termine al 31 gennaio 2019, stabilito per le domande tardive dei candidati esterni, sono anche i candidati interni nelle medesime condizioni, con l'avvertenza che questi ultimi presentano domanda al Dirigente scolastico. Si precisa che il predetto termine è di natura ordinatoria e che i candidati interni hanno, comunque, titolo a sostenere gli esami, sempre che siano stati ammessi in sede di scrutinio finale, secondo le modalità di cui al precedente articolo 2.
3. Le domande dei candidati interni per abbreviazione
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