Ordinanza MIUR 11.03.2019, n. 205
1. Ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. 62 del 2017, in sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito maturato nel secondo biennio e nell'ultimo anno fino a un massimo di quaranta punti, di cui dodici per il terzo anno, tredici per il quarto anno e quindici per il quinto anno. Premesso che la valutazione sul comportamento concorre alla determinazione del credito scolastico, il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, procede all'attribuzione del credito scolastico a ogni candidato interno, sulla base della tabella di cui all'Allegato A del d.lgs. 62 del 2017. Per i candidati che svolgono l'esame di Stato nell'anno scolastico 2018/2019, lo stesso Allegato A reca la tabella di conversione del credito conseguito nel terzo e nel quarto anno di corso e nel terzo anno di corso. In considerazione dell'incidenza che hanno le votazioni assegnate per le singole discipline sul punteggio da attribuire quale credito scolastico e, di conseguenza, sul voto finale, i docenti, ai fini dell'attribuzione dei voti, sia in corso d'anno sia nello scrutinio finale, utilizzano l'intera scala decimale di valutazione.
2. Nei corsi quadriennali, il credito scolastico è attribuito al termine del secondo, terzo e quarto anno. Nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito, il credito scolastico è attribuito dal consiglio della penultima classe, per l'anno non frequentato, nella misura massima prevista per lo stesso, ai sensi dell'art. 15, comma 2, del d.lgs. 13 aprile 2017 n. 62.
3. In sede di scrutinio finale dell'ultimo anno, il consiglio di classe, per i candidati interni che non siano in possesso di credito scolastico per il penultimo e terzultimo anno, attribuisce il suddetto credito in base ai risultati conseguiti, a seconda dei casi, per id
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