Ordinanza MIUR 11.03.2019, n. 205
1. Relativamente alle modalità e ai termini per l'affidamento delle discipline oggetto dell'esame di Stato ai commissari esterni e ai criteri e modalità di nomina, designazione e sostituzione dei componenti le commissioni dell'esame di Stato, valgono le disposizioni del decreto ministeriale di cui all'art. 16, comma 4, del d.lgs. 62 del 2017.
2. Nei licei musicali e coreutici, ai fini dello svolgimento della seconda prova, con riguardo rispettivamente alla parte relativa allo strumento nel liceo musicale e alla parte relativa alla esibizione individuale nel liceo coreutico, la commissione si avvale di personale esperto, anche utilizzando docenti della scuola stessa. Le nomine degli esperti vengono effettuate dal presidente della commissione in sede di riunione plenaria, affisse all'albo della scuola e comunicate al competente Ufficio scolastico regionale.
3. Nella Regione Lombardia, nelle commissioni di esame presso gli istituti professionali statali cui sono assegnati, in qualità di candidati interni, gli studenti di cui al precedente art. 2, comma 1, lettera c), i docenti dell'istituzione formativa che ha erogato il corso, in numero non superiore a tre, su designazione formale della medesima istituzione formativa, possono essere presenti alle operazioni d'esame in qualità di osservatori, senza poteri di intervento in alcuna fase dell'esame e senza che ciò comporti nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. I commissari interni designati dal consiglio di classe di "associazione" dell'istituto professionale operano anche per tale gruppo di candidati.
4. Nelle Province autonome di Trento e Bolzano, le commissioni di esame di Stato relative al corso annuale, di cui al precedente articolo 2, comma 1, lettera d), sono nominate dal
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.