CCNQ A.Ra.N. 19.11.2019
1. Le lettere c) ed f) dell'art. 2, comma 1 del CCNQ 4 dicembre 2017 sono abrogate.
2. Il comma 1 dell'art. 8 del CCNQ 4 dicembre 2017 è sostituito dal seguente:
«1. I distacchi sindacali riconosciuti in favore di ciascuna associazione sindacale possono essere fruiti in modo frazionato, in misura non superiore al 75% del totale dei distacchi alle stesse assegnati - arrotondato all'unità superiore - e comunque in misura non inferiore a uno. L'arco temporale minimo di frazionamento è pari a tre mesi.».
3. Il comma 7 dell'art. 8 del CCNQ 4 dicembre 2017 è sostituito dal seguente
«7. Nelle ipotesi di distacco sindacale con prestazione lavorativa ridotta di cui al comma 3 non è consentito usufruire dei permessi per l'espletamento del mandato di cui all'art. 10 (Permessi sindacali per l'espletamento del mandato), fatta salvo quanto previsto ai successivi commi 7-bis e 7-ter. Resta ferma la possibilità, in via eccezionale, di fruire di permessi senza riduzione del debito orario, da recuperare nell'arco dello stesso mese».
4. All'art. 8 del CCNQ 4 dicembre 2017, dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:
«7-bis. Nelle amministrazioni pubbliche diverse da quelle di cui al comma 7-ter, al dirigente sindacale in distacco part-time, con percentuale lavorativa pari o superiore al 50%, è consentito fruire dei permessi per l'espletamento del mandato di competenza della RSU, ove ne sia componente.
7-ter. Nelle istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione, al dirigente sindacale in distacco part-time è consentito fruire dei permessi per l'espletamento del mandato di competenza della RSU, ove ne sia componente, esclusivamente per partecipare alle riunioni convocate dall'amministrazione».
5. Il comma 8 dell'art. 8
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