CCNQ A.Ra.N. 19.11.2019
1. Il Titolo III del CCNQ del 4 dicembre 2017, nonché le tavole ad esso allegate, è sostituito dal seguente:
«TITOLO III RIPARTIZIONE DEI DISTACCHI E PERMESSI TRA LE ASSOCIAZIONI SINDACALI RAPPRESENTATIVE NEI COMPARTI NEL TRIENNIO 2019-2021.
Art. 27 - Ripartizione dei distacchi sindacali nei comparti di contrattazione
1. Il contingente dei distacchi sindacali continua ad essere pari a n. 1.137 unità.
2. Il contingente di cui al comma 1 è ripartito tra i comparti di contrattazione come da tavola n. 2, e costituisce il limite massimo dei distacchi fruibili in tutti i comparti dalle associazioni sindacali, fatto salvo quanto previsto dall'art. 12 (Distacchi da cumulo dei permessi sindacali per l'espletamento del mandato - Procedure).
3. Il contingente dei distacchi di cui al comma 2 è ripartito nell'ambito di ciascun comparto tra le organizzazioni e le confederazioni sindacali rappresentative, secondo i criteri definiti all'art. 9, commi 3 e 4. I risultati di tale ripartizione sono riportati nelle tavole allegate dalla n. 3 alla n. 7.
4. In nota alla tavola 6 viene specificato il numero massimo dei distacchi attribuiti al comparto Istruzione e ricerca, che possono essere attivati nelle istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione.
5. I distacchi di cui all'art. 9, comma 3, lettera b, sono assegnati come segue:
a) comparto funzioni centrali: ASGB;
b) comparto istruzione e ricerca: Sindikat Slovenske Sole;
c) comparto sanità: SAVT;
d) comparto funzioni locali: ALPIS F.V.G.
Art. 28 - Ripartizione dei permessi sindacali per l'espletamento del mandato nei comparti di contrattazione
1. Nei comparti sanità e funzioni locali, il contingente complessivo dei permessi sindacali per l'espletamento del mandato è pari a n. 60 minuti per dipendente in servizio con rapport
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