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CCNQ A.Ra.N. 19.11.2019

Contratto collettivo nazionale quadro per la ripartizione dei distacchi e permessi tra le associazioni sindacali rappresentative nei comparti e nelle aree di contrattazione del triennio 2019-2021. (G.U. 28.11.2019, n. 279)

Art. 4 -

1. L'art. 39 del CCNQ del 4 dicembre 2017 è sostituito dal seguente:

«Art. 39 - Disposizioni finali

1. Tutte le prerogative sindacali disciplinate dal presente contratto, ivi inclusi i permessi non retribuiti e le aspettative non retribuite, ai sensi del decreto legislativo n. 165 del 2001 e del decreto ministeriale 23 febbraio 2009, non competono alle associazioni sindacali non rappresentative, salvo quanto previsto dall'art. 16 (Forme di utilizzo compensativo delle prerogative sindacali), commi 2 e 4.

2. Qualora, a seguito di riorganizzazioni strutturali, si realizzi la fuoriuscita di amministrazioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 165/2001 dai comparti di contrattazione collettiva e/o dalle relative aree dirigenziali, sino all'applicazione degli istituti relativi alla nuova disciplina del rapporto di lavoro del personale interessato, il numero dei distacchi complessivamente utilizzati non può superare il limite previsto dal presente contratto. Al personale distaccato appartenente alle predette amministrazioni viene garantito l'esercizio delle libertà sindacali.

3. Per consentire i relativi adempimenti in ordine ai distacchi sindacali resta fermo quanto previsto dall'art. 14, comma 2, CCNQ 7 agosto 1998.».

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